<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version='0.91'><channel><title>speciale - Studio Pallino</title><description>speciale - Studio Pallino</description><link>http://www.studiopallino.it</link><language>it</language><item><title><![CDATA[Assenze per neve]]></title><description><![CDATA[Le avverse condizioni metereologiche che hanno comportato l'assenza dei lavoratori nei giorni del 3 e 4 Febbraio scorsi e del 10 e 11 Febbraio scorsi, potrebbero costringere il lavoratore a dover recuperare, con ferie o permessi retribuiti, le giornate lavorative non svolte.&nbsp;<div><br></div><div>Le abbondanti nevicate sono infatti da considerarsi vere e proprie “cause di forza maggiore” che hanno imposto la chiusura degli uffici per garantire la sicurezza, e come tali non sono imputabili ne' al lavoratore ne' al datore di lavoro, di conseguenza, quest' ultimo non e' tenuto a corrispondere la prestazione lavorativa.&nbsp;</div><div><br></div><div>Si evince che qualora la prestazione lavorativa non possa essere effettuata per cause derivanti da eventi naturali o da provvedimenti autoritativi che impongono la chiusura degli uffici , (come si vede, entrambi i casi ricorrono per il maltempo che ha colpito il Paese in quei giorni), occorre fare riferimento al concetto di 'forza maggiore', ovvero un evento non imputabile al datore di lavoro, con la conseguenza 'che quest' ultimo non e' tenuto a corrispondere la retribuzione per le ore di mancata prestazione'&nbsp;</div><div><br></div><div>Nulla vieta al datore di lavoro di corrispondere ugualmente la retribuzione per i giorni in cui si e' verificata la situazione di forza maggiore, ma ad una condizione: che il dipendente utilizzi, al fine di motivare l' assenza, gli strumenti forniti dal contratto collettivo di comparto, quali le ferie, le festivita' soppresse, i permessi retribuiti ex articolo 18 Ccnl del 1995 (18 ore annuali), oppure altre modalita' previste dal contratto per il recupero delle ore non lavorate.&nbsp;</div><div><br></div><div>Alternativamente , il lavoratore che e' rimasto a casa, se ha gia' fruito dei permessi retribuiti, si vedra' costretto, alla riapertura degli uffici, a restare di piu' in servizio per recuperare le ore non lavorate causa maltempo .

In riferimento a cio' possiamo affermare che, i giorni non lavorati vanno scomputati dalle ferie o dal
monte ore dei permessi retribuiti per motivi personali che spettano ai lavoratori annualmente per
contratto o recuperati conformemente agli usi ed alla contrattazione di secondo livello.</div><div><br></div><div><br></div><p align='center'><a href='img_notizie/upload/2012.02.21 assenza per neve.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download 2012.02.21 assenza per neve.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=2012221113440854]]></link><pubDate><![CDATA[21/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[neve-Roma.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Chiusura per neve recuperata con ferie o permessi retribuiti</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[0]]></read><rating><![CDATA[2]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[2012221113440854]]></ID></item><item><title><![CDATA[Trattamento fiscale auto aziendali e in uso promiscuo ]]></title><description><![CDATA[<b>Comunicazione beni dell' impresa concessi in godimento a soci o familiari&nbsp;</b><div><br></div><div>A partire da quest'anno vige l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria, di ogni bene concesso in godimento dall'impresa ai soci/amministratori o familiari di questi ultimi (<i>ai sensi dell'articolo 2, comma 36- sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</i>).&nbsp;</div><div><br></div><div>Per i beni concessi in uso  nel 2011 la comunicazione, da inviare esclusivamente attraverso il canale telematico, dovra' essere trasmessa <b>entro il prossimo 31 marzo 2012</b>.&nbsp;</div><div><br></div><div>L'Agenzia delle entrate con provvedimento attuativo n. 166485 del 16/11/2011 dispone che:&nbsp;</div><div><ul><li>I soggetti che esercitano attivita' di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunichino i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell' impresa, nonche' effettuino qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della societa' concedente;</li><li>La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo; l'obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011, cosi' come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo;</li><li>La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra societa' appartenente al medesimo gruppo.&nbsp;
</li></ul>Nella comunicazione dovranno essere elencati in modo distinto i beni (classificati in sei categorie: autovetture, veicoli diversi, imbarcazioni da diporto, aerei, immobili, altri beni) dati in uso a titolo gratuito o verso corrispettivo al socio e a prescindere dal fatto che quest' ultimo sia, o meno, inferiore al valore di mercato.&nbsp;</div><div><br></div><div>La comunicazione di cui sopra puo' essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Tra i beni normalmente concessi in uso rientrano tra gli altri gli autoveicoli aziendali per i quali si fornisce nel seguito una breve disamina del trattamento tributario, differenziato per categoria di utilizzatori &nbsp;</div><div><br></div><div><b>Trattamento fiscale auto aziendali e in uso promiscuo&nbsp;</b></div><div><br></div><div>L' autovettura si definisce ad uso aziendale esclusivo, quando essa sia intestata alla societa' e sia a disposizione della generalita' di coloro (amministratori e dipendenti) che, previa autorizzazione, la utilizzino per scopi aziendali e ove durante i fine settimana o i giorni di chiusura e le ferie la stessa rimanga in ditta.
Per le societa' a ristretta base sociale e' opportuno verificare se l' amministratore ha personalmente auto intestate, per evitare la presunzione dell' utilizzo di quella aziendale (beneficio tassabile). 

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi ad uso promiscuo (per servizio e per uso privato) ai dipendenti, ai collaboratori coordinati e continuativi (dal 24.10.2003 anche nella modalita' a progetto/programma) e quindi anche agli amministratori sono considerati fringe benefit e in quanto tali devono essere tassati sia ai fini fiscali che ai fini contributivi.</div><div><br></div><div><b>Trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi&nbsp;
</b></div><div><br></div><div>Per i dipenndenti l'imponibile fiscale del fringe benefit, quando trattasi di auto in uso promiscuo e' pari al 30% della tariffa ACI (art 51 tuir e circolare ministeriale 21/E del 17 aprile 2007).</div><div><br></div><div>In particolare, ai fini dell' individuazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, si assume, il 30% dell' importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km., calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle nazionali che l' ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell' economia e della Finanza, al netto delle somme (computate al lordo di IVA) eventualmente trattenute (o addebitate) al dipendente. 
Le tabelle hanno effetto per tutto il periodo d' imposta successivo.&nbsp;
</div><div><br></div><div>Il compenso in natura, cosi' calcolato, deve essere rapportato al periodo dell' anno (in trecentosessantaci-quesimi) durante il quale l' utilizzatore ha l' uso  promiscuo del veicolo.&nbsp;
</div><div><br></div><div>Se l' azienda fornisce gratuitamente anche il 'box' (o posto macchina), il valore di quest' ultimo andra' valutato separatamente e concorrera' a formare reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per il suo valore normale.&nbsp;
</div><div><br></div><div>Si ricorda infine che diversamente da quanto ivi previsto il veicolo concesso agli amministratori anche pro rata temporis e/o esclusivamente per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando sempre il criterio generale del 'valore normale', ovvero avendo riguardo al costo effettivo sostenuto (ammortamenti, interessi per finanziamenti, gestione veicolo e tassa di circolazione) da raffrontare  al valore medio praticato per servizi similari (noleggio di lungo periodo ad esempio).</div><div><br></div><div>Gli importi relativi ai fringe benefit 2012 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9/1/2012 supp. ord. n.10. rettificando quanto gia' pubblicato in data 28/12/2011 supp. ord. n.280.&nbsp;
</div><div><br></div><div>Collegandosi al seguente link e' possibile prendere visione delle tabelle aggiornate:<a href='http://www.aci.it/servizi-online/fringe-benefit.html'>
http://www.aci.it/servizi-online/fringe-benefit.html&nbsp;</a></div><div><br></div><div><b>Nuova normativa sui beni in godimento ai soci&nbsp;</b></div><div><br></div><div>Con riferimento alla norma da cui discende l'adempimento oggetto della presente ricordiamo:&nbsp;
</div><div>L' art. 2, co. 36-terdecies e segg., D.L. 13 agosto 2011, 138, ha introdotto norme riferite aii beni che le imprese danno in uso ai soci per corrispettivi inferiori al valore di mercato del diritto di godimento.&nbsp;</div><div><br></div><div>Dal periodo d'imposta 2012, anche ove non previsto da diverse disposizioni tra cui quelle citate nella presente,  il socio utilizzatore di beni aziendali, sara' tassato sulla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo, la societa' inoltre dovra' rendere indeducibili tutti i costi riferiti a tali beni (tra cui ammortamenti, interessi e oneri di gestione).&nbsp;</div><div><br></div><div>In particolare, se una societa' o ditta individuale concede in godimento l'utilizzo di un bene d'impresa (mobile o immobile) a un socio o ad un familiare, si considera che l'utilizzatore produca un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell'art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per contro, come detto, per il concedente (societa'/ditta individuale) e' prevista l'indeducibilita' dei relativi costi se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni.&nbsp;</div><div><br></div><div>L'agenzia delle Entrate, nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 18/01 ha chiarito che se la societa' concede in uso l' autovettura ad un amministratore o socio che rivesta anche la qualifica di dipendente della societa' tale normativa non trova applicazione.  In questo caso quindi il beneficio resta quindi  assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all'  artt. 51 del TUIR, ossia il principio della tassazione convenzionale dei fringe benefit nell'ambito del reddito di lavoro dipendente o assimilato (o di lavoro autonomo).&nbsp;</div><div><br></div><div><b>Trattamento fiscale per l'azienda per particolari categorie di beni&nbsp;</b></div><div><br></div><div>Diversamente dalla regola generale teste' individuata In capo all' azienda i costi per  autoveicoli dati in uso ai dipendenti sono deducibili al 90% ex artb164 tuir. 
Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, lett. b bis) del comma 1, dell'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, in tema di deducibilita' dei costi per l'impresa ovvero per l'esercente arte o professione, fa specificamente riferimento ai soli lavoratori dipendenti e non anche ai collaboratori pertanto, la societa' che concede in uso promiscuo un'autovettura ad un amministratore, potra':&nbsp;</div><div><ul><li>dedurre integralmente le spese relative all'autoveicolo nel limite del fringe benefit riconosciuto all'amministratore (se anche dipendente), come previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 che disciplina le spese per le prestazioni di lavoro;</li><li>dedurre la quota dei costi relativi all'autovettura eccedenti il suddetto benefit, nei limiti imposti dall'art. 164, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 (ad esempio, per le imprese diverse dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura del 40% e nei limiti di 18.075,99 euro).&nbsp;</li></ul>Sempre con riferimento agli autoveicoli, ai fini di una esaurientra trattazione si esaminano ulteriori casistiche oggetto di specifici quesiti in questi giorni:&nbsp;</div><div><br></div><div><i>Auto di proprieta' del dipendente o dell' amministratore utilizzata per fini aziendali&nbsp;
</i></div><div>Il dipendente o l' amministratore che utilizza la propria auto per fini aziendali ha diritto al rimborso spese non tassato basato sulle tariffe Aci, in relazione alla percorrenza effettuata. 
Prudenzialmente e' opportuno ricorrere alla classe chilometrica di riferimento, per la determinazione di suddetto rimborso, che considera i chilometri annui complessivamente percorsi dal dipendente o dall'amministratore (vale a dire sia per esigenze di lavoro che per motivi personali). 
L' impresa si deduce il 100% del rimborso spese per una vettura che abbia al massimo 17 cf (benzina) o 20 cf (diesel); superate queste soglie, si deduce comunque un rimborso per una vettura con 17 o 20 cf. Per la deducibilita' del rimborso si consiglia (anche se non obbligatoria) di stilare un' apposita lettera d' incarico. Il costo complessivo per l' azienda su base annua va poi valutato nell' ottica della economicita' ovvero non puo' eccedere il costo che l' azienda avrebbe sostenuto noleggiando o acquisendo un autoveicolo in proprieta'.&nbsp;</div><div><i><br></i></div><div><i>Auto immatricolata come autocarro&nbsp;
</i></div><div>Puo' essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti purche' il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che puo' trasportare come carico merci (indicato nella carta di circolazione). Per rendere detraibile l' Iva e deducibili integralmente i costi, non e' sufficiente la sola immatricolazione come autocarro; occorre una stretta inerenza tra l' attivita' esercitata e l' utilizzo del veicolo nonche' l' effettivo uso del mezzo. Oltre a cio' l'Agenzia delle entrate ha piu' volte affermato nei propri documenti di prassi che il vano destinato al trasporto passeggeri deve avere superficie minore di quello destinato al trasporto merci.</div>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=2012214101726826]]></link><pubDate><![CDATA[14/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[auto.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Comunicazione beni assegnati ai soci e trattamento fiscale auto aziendali e in uso promiscuo 
</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[116]]></read><rating><![CDATA[4]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[2012214101726826]]></ID></item><item><title><![CDATA[FUNZIONE PUBBLICA: Permessi studio per i pubblici dipendenti]]></title><description><![CDATA[







<p class='p1'>Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012 - ha fornito alcuni chiarimenti circa i permessi per diritto allo studio nelle pubbliche amministrazioni.</p><p class='p2'><b></b></p>
<p class='p3'>La legge, in riferimento alle agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al&nbsp; diritto allo studio prevede che&nbsp; i contratti collettivi e gli accordi negoziali&nbsp; includano una serie&nbsp; di&nbsp; agevolazioni&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; diritto&nbsp; allo&nbsp; studio,&nbsp; che&nbsp; si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi&nbsp; pure&nbsp; utilizzabili</p>
<p class='p4'>Tra&nbsp; gli&nbsp; istituti&nbsp; utilizzabili &nbsp; allo &nbsp; scopo &nbsp; si rammentano:&nbsp;</p>
<p class='p3'>i congedi per la formazione, previsti dall' art. 5 della l. n.&nbsp; 53 del 2000 e nei CCNL,&nbsp; utilizzabili&nbsp; anche&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; conseguimento&nbsp; di titoli universitari o per la partecipazione&nbsp; ad&nbsp; attivita' &nbsp; formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di&nbsp; lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianita' &nbsp; di&nbsp; servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell' arco&nbsp; della&nbsp; vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente&nbsp; conserva&nbsp; il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;&nbsp; 150 ore di permessi retribuiti all' anno riconosciuti&nbsp; secondo&nbsp; le previsioni dei CCNL - nel limite del 3%&nbsp; del&nbsp; personale&nbsp; in&nbsp; servizio</p>
<p class='p3'>ciascun anno nell' amministrazione - per la&nbsp; partecipazione&nbsp; ai&nbsp; corsi anche&nbsp; universitari&nbsp; e&nbsp; post-universitari&nbsp; che&nbsp; si&nbsp; svolgono&nbsp; durante l' orario di lavoro; agevolazioni relative all' orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato&nbsp; ai&nbsp; corsi&nbsp; ha diritto all' assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la&nbsp; preparazione&nbsp; agli&nbsp; esami&nbsp; e&nbsp; non&nbsp; puo' &nbsp; essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario&nbsp; ne' &nbsp; al&nbsp; lavoro&nbsp; nei giorni festivi o di riposo settimanale;&nbsp; 8 giorni l' anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;&nbsp; l' aspettativa per il&nbsp; conseguimento&nbsp; del&nbsp; dottorato&nbsp; di&nbsp; ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell' art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e&nbsp; dal&nbsp; d.lgs.&nbsp; n.119 del 2011.</p>
<p class='p4'><br></p>
<p class='p3'>Per&nbsp; quanto&nbsp; riguarda&nbsp; quest' ultimo&nbsp; congedo,&nbsp; si&nbsp; segnala&nbsp; che&nbsp; la disciplina e'  stata modificata ad opera di due recenti&nbsp; provvedimenti normativi. In particolare, con la l. n.&nbsp; 240&nbsp; del&nbsp; 2010&nbsp; (c.d.&nbsp; legge Gelmini) e'  stato previsto in maniera innovativa che il&nbsp; collocamento in&nbsp; aspettativa&nbsp; del&nbsp; dipendente&nbsp; avviene&nbsp; 'compatibilmente&nbsp; con &nbsp; le esigenze dell' amministrazione', accordando cosi'  all' interessato&nbsp; una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione&nbsp; e'  subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al&nbsp; fine di non pregiudicare l' organizzazione e l' azione&nbsp; dell' amministrazione&nbsp; evitando&nbsp; anche di limitare la fruizione dell' aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non e'  riconosciuto a&nbsp; coloro&nbsp; che hanno gia'  conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro&nbsp; che sono&nbsp; stati&nbsp; iscritti&nbsp; a&nbsp; corsi&nbsp; di&nbsp; dottorato&nbsp; per&nbsp; almeno&nbsp; un&nbsp; anno accademico beneficiando del congedo&nbsp; senza&nbsp; aver&nbsp; poi&nbsp; conseguito&nbsp; il titolo.</p>
<p class='p4'><br></p>
<p class='p3'>Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime e'  contenuto nei&nbsp; CCNL&nbsp; e negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio&nbsp; 2001&nbsp; comparto ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto&nbsp; enti&nbsp; pubblici&nbsp; non economici, art.&nbsp; 15&nbsp; CCNL&nbsp; 14&nbsp; settembre&nbsp; 2000&nbsp; comparto&nbsp; regioni&nbsp; ed autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del&nbsp; 1985&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; personale delle Forze&nbsp; di&nbsp; polizia&nbsp; ad&nbsp; ordinamento&nbsp; civile&nbsp; e&nbsp; ad&nbsp; ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia&nbsp; di&nbsp; corsi&nbsp; per&nbsp; i&nbsp; quali&nbsp; i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente &nbsp; massimo &nbsp; di &nbsp; personale &nbsp; che &nbsp; puo'  &nbsp; fruirne,&nbsp; con l' individuazione dei criteri di priorita' &nbsp; per&nbsp; il&nbsp; caso&nbsp; di&nbsp; domande&nbsp;eccedenti rispetto alla disponibilita'  del contingente.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=201227123436282]]></link><pubDate><![CDATA[7/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[documento-default.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti circa i permessi per diritto allo studio nelle pubbliche amministrazioni</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[39]]></read><rating><![CDATA[4]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201227123436282]]></ID></item><item><title><![CDATA[Giurisprudenza Febbraio 2012]]></title><description><![CDATA[



<p class='p1'><b>LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO, RISARCIMENTO DEL DANNO E TRATTAMENTO PENSIONISTICO&nbsp;</b></p>
<p class='p2'>Con sentenza n. <b>1462/2012</b> la Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento ingiustificato per licenziamento riconosciuto come illegittimo dal giudice del lavoro, il risarcimento del danno in favore del prestatore non riguarda soltanto il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella del pensionamento. Infatti, gli importi debbono necessariamente “coprire” anche i periodi successivi al pensionamento, poiche' il trattamento pensionistico non ha natura retributiva e non puo' essere sottratto dal risarcimento spettante, secondo un orientamento gia' espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13871/2007.<b></b></p>
<p class='p3'><b><br></b></p><p class='p3'><b>GARA D'APPALTO-DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 38 DEL CODICE DEI CONTRATTI&nbsp; - Obblighi in capo ai procuratori speciali e agli incaricati delle attivita' di progettazione</b></p>
<p class='p2'>Il Consiglio di Stato Sezione VI, con la sentenza del 18 Gennaio 2012 n. 178, ha respinto il ricorso presentato da un'ATI, terza classificata, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania-Salerno, Sezione I n.1224/2011 relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione del consolidamento di alcuni moli del porto della citta' di Salerno.&nbsp;</p>
<p class='p1'>In applicazione dei principi dichiarati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del 7 Aprile 2011 n.4, poiche' il ricorso incidentale contestava la legittimazione al ricorso da parte del ricorrente principale, il Collegio ha ritenuto di esaminarne la fondatezza in via prioritaria rispetto al ricorso principale.&nbsp;</p>
<p class='p1'>Confermando le conclusioni del Tar, il Consiglio ha osservato che l'appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver allegato <span class='s1'>alla domanda di partecipazione, in riferimento ai procuratori speciali, le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali di cui al'art. 38 del Codice dei Contratti,</span> che secondo un certo filone interpretativo <span class='s1'>vanno rese per tutti coloro che hanno potere di rappresentanza dell'impresa,</span> in considerazione del fatto che i loro comportamenti riprovevoli vengono trasmessi al soggetto rappresentato. Inoltre, trattandosi di un appalto integrato, nel caso in esame <span class='s1'>gli obblighi di cui sopra, sussistono anche in rapporto ai soggetti incaricati delle attivita' di progettazione e indicati come tali dal concorrente nella domanda di partecipazione, cosi' come prescritto dall'art. 53 del Dlgs 163/2006 comma 2,</span> secondo cui ove il contratto abbia ad oggetto anche la progettazione, i concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o devono avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell'offerta o in alternativa partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Con il richiamo indiretto all'art. 52 del D.P.R. 554/1999, il bando di gara prescriveva l'esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi di progettazione di coloro che si trovassero nelle condizioni previste nell'art.38 del Codice dei Contratti. Non essendo sufficiente l'indicazione del progettista a provarne la sua affidabilita' ed onorabilita' nei confronti dell'Ente Appaltante, il Collegio ha ritenuto che <span class='s1'>le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale andassero rese anche dai soggetti incaricati della progettazione.&nbsp;</span></p>
<p class='p1'>Mancando le dichiarazioni di cui sopra, l'appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per queste ragioni il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso.&nbsp;</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=201227122521976]]></link><pubDate><![CDATA[7/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[cassazione.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Licenziamento illegittimo, Gara d' Appalto</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[38]]></read><rating><![CDATA[4]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201227122521976]]></ID></item><item><title><![CDATA[Lavoro e Previdenza Febbraio 2012]]></title><description><![CDATA[







<p class='p1'><b>INPS: modalita' di presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla CIG Edilizia ed Industria&nbsp;</b></p>
<p class='p2'>L' INPS, con il messaggio n. 1564 del 27 gennaio 2012, informa che dal <b>1  febbraio 2012</b> e' stata attivata la modalita' di presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Ordinaria Edilizia ed Industria come forma esclusiva. Inoltre, l' istituto chiarisce che in caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della domanda coincide con il sabato, questo viene prorogato al lunedi' successivo.</p>
<p class='p4'>Con circolare n. 141 del 28.10.2011 era stata attivata la modalita' di presentazione telematica delle domande di autorizzazione alla Cassa Integrazione Ordinaria Edilizia ed Industria.</p>
<p class='p4'>Nella citata circolare - al fine di rendere graduale il passaggio dalle modalita' tradizionali alle nuove modalita' telematiche - era stato previsto un periodo transitorio per dare agli utenti interessati la possibilita' di presentare le domande in questione, avvalendosi ancora dei canali previsti in precedenza.</p>
<p class='p4'>Nel corso di questo periodo transitorio all'INPS sono pervenute richieste di chiarimento circa l'individuazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda nel caso in cui esso coincida con il sabato.</p>
<p class='p4'>Al riguardo si ritiene di confermare la prassi consolidata in Istituto - derivante dall'applicazione del paragrafo 3 della circolare n.93/1984 - di consentire la presentazione della domanda entro il lunedi' successivo.</p>
<p class='p4'>Si conferma, infine, la conclusione del periodo transitorio e l'avvio del regime di presentazione telematica in via esclusiva a decorrere dal 1  febbraio 2012.</p>
<p class='p4'>Da tale data, pertanto, le domande di autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria industria ed edilizia dovranno essere presentate esclusivamente in modalita' telematica, sulla base delle indicazioni gia' fornite nella citata circolare n. 141 del 28/10/2011.</p><p class='p4'><br></p>
<p class='p7'><span class='s1'><b>INPS: </b></span><span class='s2'><b>RIVALUTAZIONE</b></span><span class='s3'><b> </b></span><span class='s2'><b>DELLE</b></span><span class='s3'><b> </b></span><span class='s2'><b>PENSIONI</b></span><span class='s3'><b> </b></span><span class='s2'><b>PER</b></span><span class='s3'><b> </b></span><span class='s2'><b>L</b></span><span class='s3'><b>' </b></span><span class='s2'><b>ANNO</b></span><span class='s3'><b> 2012</b></span></p>
<p class='p8'>L' INPS, con la circolare n. 10 del 2 febbraio 2012, informa che l'art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella&nbsp;<span class='s4'>legge 22 dicembre 2011, n.214</span>, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica e' riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.</p><p class='p8'>Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.</p>
<p class='p6'>La perequazione per l'anno 2012 e' stata attribuita come da prospetto allegato:</p>
<p class='p10'>Dal 1  gennaio 2012:</p><p class='p10'><ul><li>aumento del 2,60 %&nbsp;fino a  euro 1.405,05</li><li>aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia&nbsp;oltre  euro 1.405,05 e fino a  euro 1.441,59 (viene garantito l'importo di  euro 1.441,59)</li><li>Nessun aumento&nbsp;oltre  euro 1.441,59</li></ul></p>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=201227121421307]]></link><pubDate><![CDATA[7/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[document.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>SINPS: modalita' di presentazione telematica delle domande e rivalutazione delle pensioni per l' anno 2012</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[40]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201227121421307]]></ID></item><item><title><![CDATA[News Fiscali Febbraio 2012]]></title><description><![CDATA[







<p class='p1'><b>S.r.l . Semplificate : Nuove societa' con 1 euro di capitale</b></p>
<p class='p2'>Per chi ha&nbsp;meno di 35&nbsp;anni,&nbsp; e'&nbsp;possibile l'apertura di una Srl con solo un euro di capitale&nbsp;e&nbsp;senza atto notarile. Le nuove disposizioni saranno veicolate nel nuovo articolo 2463 bis cc.<br>
Secondo quanto previsto, la denominazione sociale delle nuove SRL semplificate deve indicare necessariamente la denominazione “societa' semplificata a responsabilita' limitata”. Per favorire l'accesso a tale modello societario, inoltre, non e' prevista la costituzione per atto pubblico bensi' attraverso comunicazione unica dell' atto costitutivo al registro delle imprese, in esenzione da diritti di bollo e segreteria.&nbsp;<br>
Tra gli interventi introdotti, inoltre, il&nbsp;nuovo Tribunale per le imprese, che dovra' garantire tempi piu' certi della giustizia civile per un'ampia casistica, tra cui le cause tra soci, i patti parasociali, le impugnazioni di deliberazioni e decisioni di organi sociali.</p>
<p class='p3'><br></p>
<p class='p4'><b>Con il Decreto liberalizzazioni e' possibile per il costruttore optare per l'applicazione dell'IVA per la cessione degli immobili abitativi</b></p>
<p class='p5'>Il&nbsp;Decreto liberalizzazioni,&nbsp; all'art. 57&nbsp;riscrive l'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972&nbsp;riducendo, di fatto, l'esenzione IVA sulle locazioni e cessioni di immobili abitativi&nbsp;in vigore dal 2006. Per l'applicazione delle nuove regole vale la data del rogito. Per gli atti che saranno stipulati dall'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni, infatti, il&nbsp;costruttore-cedente potra' optare per l'applicazione dell'Iva&nbsp;anche se sono passati 5 anni dalla fine dei lavori, uscendo dal regime di esenzione attualmente in vigore.&nbsp;I rogiti sottoscritti dal giorno di decorrenza della nuova norma&nbsp;potranno scontare, quindi, l'IVA al 4% o al 10% se il cedente ha esercitato tale opzione. In tal modo, le imprese di costruzione potranno evitare l'indetraibilita' dell'IVA, mentre i conduttori e gli acquirenti potrebbero beneficiare della correzione di alcune distorsioni nell'applicazione dell'Iva nel settore immobiliare che scaricavano sull'acquirente finale il mancato recupero dell'Iva pagata sugli acquisti.</p>
<p class='p6'><br></p>
<p class='p4'><b>Disponibili i software per compilare e controllare on line le dichiarazioni Iva 2012</b></p>
<p class='p5'>Dal 1  febbraio 2012&nbsp;sono&nbsp;disponibili&nbsp;sul sito dell'Agenzia delle Entrate i&nbsp;software&nbsp;dedicati alla compilazione&nbsp;ed al&nbsp;controllo on line dei modelli Iva 2012. Le procedure di controllo permettono l'individuazione delle eventuali anomalie o incongruenze rilevate tra i dati inseriti nella dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.</p>
<p class='p6'><br></p>
<p class='p6'><br></p>
<p class='p4'><b>Pubblicate dall'Agenzia delle Entrate le bozze di UNICO PF-SC 2012</b></p>
<p class='p5'>L'Agenzia delle Entrate ha diffuso&nbsp; le&nbsp;bozze&nbsp;dei modelli&nbsp;UNICO Societa' di Capitali e UNICO Societa' di persone 2012, con le relative istruzioni. I modelli recepiscono le novita' introdotte dalle varie manovre del 2011.</p>
<p class='p5'>. Tra le novita' ricordiamo :</p>
<p class='p6'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
<p class='p5'>Unico PF 2012</p>
<p class='p7'>&nbsp;la&nbsp;cedolare secca, che trova spazio nelle sezioni I e II del quadro RB (redditi dei fabbricati).&nbsp;</p>
<p class='p7'>&nbsp;Quadro CS, riservato al contributo di solidarieta' del 3%&nbsp;per i contribuenti con reddito complessivo superiore a  euro 300.000 lordi, contributo dovuto sulla parte eccedente tale importo.&nbsp;</p>
<p class='p7'>Nel quadro RP, sezione III-B, del fascicolo I e nel quadro AC, sezione II, del fascicolo II, dovranno essere indicati, in caso di ristrutturazione dell'immobile, i dati catastali identificativi dell'immobile&nbsp;&nbsp;</p>
<p class='p7'>Unico SC 2012</p>
<p class='p5'>L'ACE&nbsp;ed i nuovi affrancamenti di partecipazioni di controllo. Scompare, inoltre, dai prospetti delle perdite dei soggetti Ires, il limite quinquennale.</p>
<p class='p8'><b></b><br></p>
<p class='p9'><b>La Legge di Stabilita' 2012 : La riforma delle professioni</b></p>
<p class='p5'>Dal 2012 e' stato&nbsp; abolito il&nbsp; tariffario per la determinazione del compenso per il professionista, che dovra' essere pattuito per iscritto tra le parti. Inoltre, si prevede&nbsp;l'istituzione di societa' tra professionisti (Stp), che potranno essere indifferentemente societa' di persone, societa' di capitali e societa' cooperative.</p>
<p class='p10'><br></p>
<p class='p11'><span class='s1'><b>CONTENZIOSO</b></span></p>
<p class='p4'><b>E' legittimo l'avviso di accertamento che trae origine dal processo verbale di constatazione e dai documenti da esso allegati</b></p>
<p class='p5'>La Corte di Cassazione,&nbsp; con la&nbsp;Sentenza n. 23944 del 15 novembre 2011, afferma il principio secondo cui e' legittimo l'avviso di accertamento&nbsp;che trae origine&nbsp;dal processo verbale di constatazione&nbsp;nel quale viene riportato un&nbsp;prospetto riepilogativo delle indagini&nbsp;effettuate nei confronti di altri contribuenti. Secondo la Corte non c'e' violazione del diritto di difesa.</p>
<p class='p3'><br></p>
<p class='p4'><b>Il reato di occultamento di scritture contabili va esteso anche ai documenti non fiscali</b></p>
<p class='p5'>Con&nbsp;sentenza 1377 depositata il 17 gennaio 2012, la Corte di&nbsp;Cassazione,&nbsp; afferma che il reato di&nbsp;occultamento di scritture contabili&nbsp;non concerne solo i documenti fiscali obbligatori, ma&nbsp;anche le altre scritture richieste dalla natura dell'impresa e dall'attivita' svolta. Nel caso di specie, l'agente immobiliare aveva nascosto al fisco alcuni contratti preliminari di compravendita.</p>
<p class='p8'><b></b><br></p>
<p class='p8'><b></b><br></p>
<p class='p9'><b>Le indagini sui conti correnti non sono presunzioni</b></p>
<p class='p4'>Le indagini sulle movimentazioni dei conti correnti, non sono presunzioni, ma serviranno solo per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo. Gli&nbsp;operatori finanziari&nbsp;hanno l'obbligo di&nbsp;trasmettere periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni dei contribuenti. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che le comunicazioni delle movimentazioni finanziarie saranno&nbsp;utilizzate esclusivamente per selezionare le posizioni da sottoporre a controllo.&nbsp;Non saranno, quindi,&nbsp;tradotte automaticamente in presunzioni&nbsp;di maggior reddito o di maggior ricavi o compensi.</p>
<p class='p6'><span class='s1'><b></b></span><br></p>
<p class='p11'><span class='s1'><b>OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO</b></span></p>
<p class='p1'><b>ABI : I versamenti ed i prelevamenti bancari di importo superiore a 1.000 Euro sono ancora possibili</b></p>
<p class='p1'><br>
Con la Circolare n. 46 dell' 11 gennaio 2012, l' ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha chiarito che, anche a seguito dell' introduzione del limite dei 1.000 Euro per l' uso del contante, devono essere considerati legittimi i versamenti ed i prelevamenti bancari in contanti di importo superiore ai 1.000 Euro, effettuati dai titolari di conti correnti o di libretti di deposito.<br>
In questi casi, infatti, mancherebbe il presupposto del trasferimento di denaro contante ad un terzo, in quanto il denaro rimarrebbe sempre nella disponibilita' del soggetto che effettua l' operazione.<br>
Le banche sono comunque tenute ad assolvere agli altri obblighi in materia di antiriciclaggio, controllando soprattutto quei clienti che effettuano numerose operazioni di versamento e prelevamento in contanti ed effettuando, se ricorrono i presupposti, le segnalazioni obbligatorie.</p>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=20122711591084]]></link><pubDate><![CDATA[7/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[news_fiscali.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>S.R.L. Semplificate,  legge di stabilita' 2012, contenzioso, obblighi in materia di antiriciclaggio</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[55]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[20122711591084]]></ID></item><item><title><![CDATA[Scadenziario Febbraio 2012]]></title><description><![CDATA[<div style='text-align: center;'><b><u>1 FEBBRAIO</u></b>&nbsp;</div><div><br></div><div><b>FATTURAZIONE IMBALLAGGI&nbsp;</b></div><div>I soggetti IVA sono tenuti alla fatturazione degli imballaggi non restituiti nel corso dell'anno precedente. La fattura si riferisce a tutti gli imballaggi non restituiti nel corso dell'anno precedente e deve riportare il riferimento al D.M. 11/08/1975.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PERIODO D'IMPOSTA 2011&nbsp;</b></div><div>Allo Scopo di poter utilizzare in compensazione il credito IVA di entita' superiore a 10.000 euro, dalla data in oggetto e' possibile procedere alla presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA. Si ricorda che per compensazioni superiori a 15.000 euro e' necessaria altresi' l'apposizione del visto di conformita' da parte dei soggetti abilitati.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>CREDITI I.V.A. - RICHIESTA DI RIMBORSO&nbsp;</b></div><div>A decorrere da questa data e' possibile presentare al concessionario della riscossione il modello VR per ottenere il rimborso dell' IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale 2011.&nbsp;
</div><div><br></div><div style='text-align: center;'><b><u>15 FEBBRAIO</u></b></div><div><br></div><div><b>CONTABILITA'  - REGISTRAZIONE&nbsp;</b></div><div>Scade il termine per l' annotazione delle fatture attive del mese precedente e per l' annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi dell' intero mese precedente qualora risultino dall' emissione di scontrini e/o ricevute fiscali (in caso contrario i corrispettivi devono essere annotati entro il giorno non festivo successivo).&nbsp;</div><div><br></div><div><b>FATTURAZIONE DIFFERITA&nbsp;</b></div><div>I soggetti passivi IVA, che effettuano cessione di beni, hanno la possibilita' di procedere all'emissione e alla registrazione della fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione della merce, ferma restando l'esigibilita' IVA nel precedente periodo.&nbsp;
</div><div><br></div><div style='text-align: center;'><u><b>16 FEBBRAIO&nbsp;
</b></u></div><div><br></div><div><b>IVA - DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE&nbsp;</b></div><div>Scade il termine per l' invio telematico delle dichiarazioni di intento ricevute da clienti esportatori nel corso del mese precedente (art. 1, co. 381-385 della L. 311/2004 e Provv. Ag.Entrate 14 marzo 2005).&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>IVA - LIQUIDAZIONE PERIODICA - SOGGETTI MENSILI&nbsp;</b></div><div>Versamento dell' IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l' utilizzo del mod. F24 - codice tributo: 6001 (versamento Iva mensile - gennaio) ANNO 2012, da parte dei contribuenti Iva mensili.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI&nbsp;
</b></div><div>Scade il termine per il versamento dell' I.V.A. del 4  trimestre dell' anno precedente relativo ai contribuenti in regime di liquidazione IVA trimestrale soggetti all'articolo 74 c. 4 e 5 del decreto IVA (categorie speciali, tra cui distributori di carburante).&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>RITENUTE ALLA FONTE&nbsp;</b></div><div>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l' esercizio di arti e professioni - provvigioni per intermediazione - retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del mod. F24.&nbsp;</div><div>L'obbligo riguarda anche le ritenute operate da condomi'ni per le prestazioni derivanti da contratti di appalto e d'opera effettuate nell'esercizio di impresa, anche non abitualmente (codici tributo 1019 e 1020 quale acconto, rispettivamente, a titolo di Irpef e di Ires).&nbsp;
</div><div>A titolo esemplificativo:&nbsp;</div><div><ul><li>a) retribuzioni a dipendenti: 1001</li><li>arretrati di lavoro dipendente: 1002</li><li>ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro: 1012</li><li>ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: 1004</li><li>ritenute su redditi di lavoro autonomo e i compensi per l'esercizio di arti e professioni
(inclusi i redditi derivanti da utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno e i redditi erogati
nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche): 1040</li><li>ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di
rappresentanza: 1038&nbsp;
</li></ul><b>INPS - CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE</b></div><div>Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del  precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l' utilizzo del mod.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>F24
 

INPS - CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b></div><div>Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese. Per il versamento si utilizza il mod. F24.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>INPS - CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI&nbsp;</b></div><div>Pagamento della quarta rata (fissa), relativa al trimestre ottobre - novembre - dicembre dell'anno precedente, calcolata sul reddito minimale, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione, con l' utilizzo del mod. F24. Si segnala che se dal modello UNICO e' scaturito un credito, questo puo' essere utilizzato in compensazione.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>INAIL&nbsp;</b></div><div>Scade il termine per la presentazione dell'autoliquidazione e del versamento del contributo a saldo 2011 ed acconto 2012. E' possibile il versamento rateale.
Le dichiarazioni delle retribuzioni possono essere presentate, in via telematica, entro il 16 marzo, ferma restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>T.F.R. - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE&nbsp;</b></div><div>I sostituti d' imposta devono versare il saldo dell' imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. accantonato al 31/12 dell' anno precedente. Per il versamento viene utilizzato il mod.F24; codice tributo 1713. L' acconto, pari al 90%, doveva essere versato lo scorso 16 dicembre.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>RITENUTE SU DIVIDENDI&nbsp;</b></div><div>Versamento delle ritenute alla fonte operate in caso di distribuzione di dividendi nel corso del trimestre precedente. Il versamento deve essere eseguito con utilizzo del mod. F24; codici tributo 1035 in caso di dividendi a persone fisiche residenti - 1036 in caso di dividendi a p.f. non residenti oppure a societa' estere.&nbsp;</div><div><br></div><div style='text-align: center;'><u><b>20 FEBBRAIO</b></u></div><div><br></div><div><b>ENASARCO&nbsp;</b></div><div>Versamento dei contributi previdenziali relativi al 4  trimestre dell' anno precedente.&nbsp;
</div><div><br></div><div style='text-align: center;'><b><u>25 FEBBRAIO&nbsp;</u></b></div><div><br></div><div><b>INTRASTAT - mensili&nbsp;</b></div><div>Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>28 FEBBRAIO
I.V.A. - COMUNICAZIONE DATI IVA ANNUALE&nbsp;</b></div><div>Scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale I.V.A. relativa all' anno precedente. Qualora il contribuente si sia avvalso della presentazione della dichiarazione IVA autonoma, al fine di procedere alla compensazione superiore ai 10.000 euro, il medesimo contribuente e' esonerato dall'obbligo in oggetto.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>UNIEMENS&nbsp;</b></div><div>Scade il termine per l' invio telematico del modello per le competenze relative al mese precedente.
Si ricorda che per poter destinare i versamenti dello 0,30% al Fondo Formazione PMI (avendo cosi' la possibilita' di investire, senza nessun costo, il capitale versato in azioni formative per i lavoratori) e' necessario indicare nella sezione 'DenunciaAziendale' del flusso UNIEMENS aggregato, all' interno dell' elemento 'FondoInterprof', l'opzione 'Adesione', indicando il codice “FAPI” e il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo (pari al totale degli operai, impiegati, quadri in forza compresi gli apprendisti come previsto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, dell' articolo 10 della legge 138 del 13 agosto si modifica 2011 che modifica la legge 388 del 23 dicembre 2000).
Come indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l' effetto dell' adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale e' stato inserito il codice FAPI. L'adesione non va rinnovata ogni anno.&nbsp;
</div><div><b><br></b></div><div><b>SCHEDA CARBURANTE&nbsp;</b></div><div>Alla fine del mese (o del trimestre, a seconda della modalita' prescelta) occorre rilevare sulla scheda carburante il numero dei chilometri dell' automezzo.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA&nbsp;</b></div><div>Scade il termine per la consegna ai percipienti delle certificazioni attestanti le ritenute operate: il modello CUD, la certificazione dei dividendi distribuiti e le certificazioni delle ritenute d'acconto.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>ATTESTAZIONE LAVORO DIPENDENTE PER DETRAZIONI 2011&nbsp;</b></div><div><i>(annotazione)</i>
Per il riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico ex. Art. 12 TUIR, il lavoratore deve provvedere a fornire al datore di lavoro una comunicazione in merito. Il datore di lavoro e' tenuto a informare il lavoratore in merito alla comunicazione da fornire, indicando un termine entro il quale dovra' pervenire la risposta.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI IN BLACK LIST&nbsp;</b></div><div>I Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (territori “black list”), devono presentare la comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese di gennaio, mediante invio telematico.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO&nbsp;</b></div><div>Scade il termine per il versamento dell' imposta di registro relativa ai contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese. Per il versamento si utilizza il mod. F23, scaricabile dalla sezione modulistica. I codici tributo da utilizzare sono: 115T per la prima annualita' e 112T per le annualita' successive.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>DEPOSITO (SUSSEGUENTE ALLA APPROVAZIONE) DEI BILANCI DEI CONSORZI&nbsp;</b></div><div>Scade il termine previsto dall'art 2615 bis C.C. per il deposito delle situazioni patrimoniali dei consorzi con esercizio chiuso alla data del 31.12.2011 al competente registro imprese</div><p align='center'><a href='img_notizie/upload/2012.0.0.2_Scadenziario.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download 2012.0.0.2_Scadenziario.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=201222164033496]]></link><pubDate><![CDATA[2/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[calendar.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Febbraio  2012: Alcune delle principali scadenze fiscali del mese</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[112]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201222164033496]]></ID></item><item><title><![CDATA[News Febbraio 2012]]></title><description><![CDATA[<b>Fatturazione Elettronica&nbsp;</b><div><br></div><div>E' stato istituito, dal Direttore Generale delle Finanze con decreto del 13 dicembre 2011 e coordinato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, il Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica. La determinazione e'  stata adottata quale diretta conseguenza della decisione C(2010) 8467/2010 con cui la Commissione europea ha istituito il Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing, che punta a far diventare la fatturazione elettronica il metodo prevalente di fatturazione in Europa entro il 2020.&nbsp;</div><div>Il forum si compone di quattro diversi gruppi di lavoro che affrontano le seguenti tematiche:
Monitoraggio del grado di diffusione e distribuzione della fatturazione elettronica nel Paese; Scambio di esperienze e di buone pratiche, al fine di far emergere soluzioni interoperabili di fatturazione elettronica; Semplificazione normativa e convergenza verso un modello di fatturazione elettronica facile, integrabile con i processi di contabilita' e poco oneroso da realizzare per le aziende; Convergenza verso un unico modello di riferimento dei dati.&nbsp;</div><div>La Confapi sara' presente all'interno del gruppo di lavoro denominato 'Convergenza verso un unico modello di riferimento dei dati', che grazie ai contributi che saranno inviati dal territorio, avra' la possibilita' di indirizzare ed uniformare questo modello secondo le piu sentite esigenze delle PMI.</div><div><br><b>
Amministratori Soci di Srl - doppi Contributi Previdenziali&nbsp;
</b></div><div><br></div><div>Il socio di una Srl commerciale che lavora nella societa' e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attivita', i contributi alla Gestione Commercianti Inps e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori. 
Malgrado i numerosi interventi da parte della nostra Associazione non e' stata  riconosciuta ad oggi l'illlegittimita' costituzionale del Dl 78/2010 (articolo 12, comma 11) che - con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva - ha stabilito l' inapplicabilita' del principio dell' attivita' prevalente per decidere qual e' il fondo destinatario della contribuzione. Ad oggi quindi i soci che rivestono anche carica di amministratore sono obbligati alla doppia iscrizione alla Cassa Commercianti e alla Gestione Separata dei collaboratori.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>Utilizzo denaro contante sopra i mille Euro&nbsp;
</b></div><div><br></div><div>Il ministero dell' Economia in occasione di Telefisco 2012, chiarisce alcuni aspetti che riguardano gli anticipi delle trasferte dei dipendenti e il trasferimento di denaro tra familiari.
Nel caso di trasferte, il datore di lavoro che si trovi a liquidare un anticipo al dipendente per affrontare le spese connesse alla trasferta, non potra' piu' anticipare dette somme in contanti se superiori a 1.000 euro. Il datore di lavoro, per non incorrere in sanzioni, dovra' mettere a disposizione le somme presso una banca che saro' incaricata di versare l' importo direttamente al dipendente.
Altro chiarimento riguarda i passaggi che avvengono all' interno della famiglia:
se il genitore trasferisce contanti, per un importo pari o superiore a 1.000 euro, al figlio per sostenere le spese relative a un viaggio di studio (anche se il figlio e' minorenne e non ha una posizione fiscale autonoma rispetto al padre), si ha una violazione del divieto di trasferimento di contanti previsto nel decreto legislativo 231/2007. 
L'unico caso in cui e' consentito il passaggio di contante tra soggetti diversi e quello che avviene tra coniugi che si trovano in regime di comunione di beni.
La responsabilita' per le sanzioni grava sia su chi trasferisce le somme sia su chi le riceve, entrambi i soggetti quindi sono sanzionabili.
Come gia precedentemente annunciato nelle nostre circolari, le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni sull'utilizzo del contante riferite al nuovo limite, saranno applicate a decorrere dal 1 febbraio 2012, per le violazioni commesse da tale data in avanti.
<br><br></div><div>
<b>Nuovi modelli unico e 730 -Gestione Cedolare Secca e IMU&nbsp;</b></div><div><br></div><div>Sul sito dell' agenzia delle Entrate, e' disponibile la bozza del modello 730 e Unico 2012 persone fisiche. 
Le novita' inserite nei modelli di quest'anno (sia Unico che 730) riguardano: la cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi; il contributo di solidarieta'  (per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 300.000 Euro annui lordi); l' eliminazione dell' obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara sulle ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% con conseguente ulteriore informativa in dichiarazione.
Anche per quest'anno i modelli prevedono i campi dedicati: all' imposta sostitutiva sugli straordinari; alla detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso e la  detrazione del 55% per le spese relative al risparmio energetico.  i dati dei fabbricati serviranno poi come base di riferimento per la verifica del tributo IMU.
Inoltre nel modello Unico: si tiene conto anche del differimento di 17 punti percentuali dell' acconto Irpef per il 2011, disposto dal Dpcm 21 novembre 2011; e' presente inoltre un rigo dedicato all' indicazione del canone Rai (riservato ai contribuenti che esercitano attivita' d' impresa e che detengono uno o piu' apparecchi per la ricezione di trasmissioni radio o radiotelevisive in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro).
<br><br></div><div>
<b>Vita associativa
Seminario “la manovra finanziaria 2012”&nbsp;
</b></div><div><br></div><div>Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce una serie di misure volte a modificare le disposizioni in materia di prelievo fiscale. 
Il servizio fiscale di Confapi Milano, con l'obiettivo di delineare il contenuto di tali misure, organizza un seminario informativo presso le sedi di Confapi Milano, nel quale verranno altresi' commentate le nuove misure del decreto per la competitivita', come di seguito riportato:
Confapi Milano -  Distretto Sud Ovest Viale Mazzini 21 - Abbiategrasso 07 Febbraio ore 09.30
Confapi Monza e Brianza Piazza Italia 8 - Seregno 07 Febbraio ore 15.00
Confapi Milano Viale Brenta 27 - Milano - Sala Consiglio (4  piano) 08 Febbraio ore 15.00
</div>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=20122193937533]]></link><pubDate><![CDATA[1/2/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[lente_dingrandimento.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>In questo numero: Fatturazione Elettronica, Amministratori Soci di Srl - doppi Contributi Previdenziali, Utilizzo denaro contante sopra i mille Euro, Nuovi modelli unico e 730 - Gestione Cedolare Secca e IMU</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[76]]></read><rating><![CDATA[4]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[20122193937533]]></ID></item><item><title><![CDATA[Detassazione 2012 e TFM]]></title><description><![CDATA[<b>DETASSAZIONE 2012&nbsp;
</b><div><br></div><div>Il DL n. 98 del 6/07/2011 (art. 26), convertito nella Legge 111/2011, ha previsto anche per il 2012 l' applicazione della 'tassazione agevolata' del 10% delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e somme a incremento della produttivita' se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi, cosi' come previsto per il 2011.&nbsp;</div><div><br></div><div>A tal proposito precisiamo che la Legge di Stabilita' 2012 (L. 183 del 12/11/2011, art. 33, commi 12-14) ha previsto che, con <u>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze</u>, nell' ambito delle risorse stanziate, dovranno essere definiti per l' anno 2012:&nbsp;</div><div><ul><li>l' importo massimo assoggettabile all' imposta sostitutiva (6.000 euro per la detassazione 2011);</li><li>il limite massimo di reddito dell' anno precedente oltre il quale il titolare non puo' usufruire dell' agevolazione (40.000 euro per la detassazione 2011).&nbsp;
</li></ul>Ad oggi non risulta pubblicato il DCMP relativo e quindi la detassazione non puo' aver corso onde non rischiare di superare gli eventuali limiti previsti.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>TASSAZIONE ORDINARIA PER IL TFM DEGLI AMMINISTRATORI 
(Art. 24, comma 31 D.L. 201/2011)&nbsp;
</b></div><div><br></div><div>Con l'art. 24, comma 31, DL n. 201/2011, il Legislatore ha modificato il trattamento fiscale delle indennita' di fine mandato di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR.&nbsp;</div><div><br></div><div>Il trattamento di fine mandato dell'amministratore di una societa' di capitali non puo'  piu' essere assoggettato a tassazione separata a decorrere dalle indennita' “il cui diritto alla percezione matura  dal 1  gennaio 2011”.&nbsp;</div><div><br></div><div>Precedentemente la tassazione in capo all'amministratore poteva avvenire applicando la tassazione separata e la deducibilita' per la societa' erano strettamente connesse al fatto che il diritto all'accantonamento risultasse o meno dalla delibera assembleare che avesse data certa anteriore all'inizio del rapporto”. 
Detta norma rappresenta senza dubbio un ingiustificato aggravio per gli amministratori di societa' commerciali che deroga al principio di pari trattamento dei diversi percipienti e assoggetta il reddito derivante da detta indennita' al cumulo di cui alla progressivita' dell'IRPEF, con dubbia costituzionalita' del disposto normativo.&nbsp;
</div><div><br></div><div>Per quanto riguarda la deducibilita' in capo alla societa' non dovrebbe cambiare nulla ed in base all'art. 105, comma 4, TUIR, per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto/mandato di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) e f) la deduzione e' ammessa per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio, analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti.</div>]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=201213192930801]]></link><pubDate><![CDATA[31/1/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[detassazione-salari-pensioni.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Il DL n. 98 del 6/07/2011 (art. 26), convertito nella Legge 111/2011, ha previsto anche per il 2012 l' applicazione della 'tassazione agevolata'</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[197]]></read><rating><![CDATA[3]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201213192930801]]></ID></item><item><title><![CDATA[Speciale novita' fiscali 2012 (parte 2)]]></title><description><![CDATA[<b>IL PROSSIMO POSSIBILE AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA (Art. 18 D.L. 201/2011)&nbsp;</b><div><b><br></b>
Con il decreto salva Italia (DL n. 201/2011) e' stato previsto un ulteriore<b> aumento dell'aliquota IVA</b> di due punti percentuali dal 01.10.2012 mentre a partire dal 01.01.2014 e' previsto un ulteriore aumento dello 0,5%.&nbsp;
</div><div><br></div><div>Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha modificato l'articolo 40 commi 1)ter e 1)quater del decreto legge 98/2011, il quale prevedeva l'approvazione di un provvedimento di risparmio entro il 30.09.2012, in mancanza del quale sarebbe stato operato un taglio a tutte le agevolazioni e ai regimi di esenzione del 5% nel 2012 e del 20% nel 2013.&nbsp;</div><div><br></div><div>Con il DL n. 201/2011 tali disposizioni, di fatto, sono state abrogate attraverso la previsione, appunto, dell'aumento  delle aliquote IVA attualmente fissate al 21 e al 10%.&nbsp;</div><div>In particolare :</div><div><ul><li>l'aliquota IVA del <b>21%</b> passa al <b>23%</b>;</li><li>l'aliquota IVA del <b>10%</b> passa all'<b>12%</b>.&nbsp;</li></ul>Il DL n. 201/2011, inoltre, precisa espressamente che per l'anno 2013 si applica lo stesso aumento dell'aliquota IVA prevista a partire dal 01.10.2012, pertanto l'aumento delle aliquote del 23 e del 12% e' operativo anche per tutto l'anno 2013. L'aliquota del 4%, invece, rimane inalterata.
A partire dal 01.01.2014, inoltre, e' possibile un ulteriore ritocco in senso negativo di 0,5% per entrambe le aliquote sopra indicate.</div><div><br></div><div><table class='MsoNormalTable' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0' style='margin-left:34.3pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;
 mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 <tbody><tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:10.4pt'>
  <td width='639' nowrap='' colspan='4' valign='bottom' style='width:383.2pt;border:
  solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-right-alt:solid black .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
  10.4pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><b><i><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>ALIQUOTE IVA</span></i></b><b><i><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></i></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:1;height:13.75pt'>
  <td width='204' nowrap='' colspan='2' valign='bottom' style='width:122.2pt;border-top:
  none;border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
  border-right:solid black 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><b><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>PERIODO</span></b><b><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></b></p>
  </td>
  <td width='219' nowrap='' valign='bottom' style='width:131.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><b><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>IVA ORDINARIA</span></b><b><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></b></p>
  </td>
  <td width='216' nowrap='' valign='bottom' style='width:129.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><b><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>IVA AGEVOLATA</span></b><b><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:2;height:13.75pt'>
  <td width='204' nowrap='' colspan='2' valign='bottom' style='width:122.2pt;border:
  solid windowtext 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>Prima del 17.09.2011</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='219' nowrap='' valign='bottom' style='width:131.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>20%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='216' nowrap='' valign='bottom' style='width:129.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>10%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:3;height:13.75pt'>
  <td width='159' nowrap='' valign='bottom' style='width:95.25pt;border-top:none;
  border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;
  border-right:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:
  solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:
  solid windowtext .5pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>Dal 17.09.2011</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='45' nowrap='' valign='bottom' style='width:26.95pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
  </td>
  <td width='219' nowrap='' valign='bottom' style='width:131.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>21%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='216' nowrap='' valign='bottom' style='width:129.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>10%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:4;height:13.75pt'>
  <td width='159' nowrap='' valign='bottom' style='width:95.25pt;border:none;
  border-left:solid windowtext 1.0pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>Dal 01.08.2012</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='45' nowrap='' valign='bottom' style='width:26.95pt;border:none;
  border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
  </td>
  <td width='219' nowrap='' valign='bottom' style='width:131.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>23%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='216' nowrap='' valign='bottom' style='width:129.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>12%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
 <tr style='mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes;height:13.75pt'>
  <td width='159' nowrap='' valign='bottom' style='width:95.25pt;border:solid windowtext 1.0pt;
  border-right:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:
  solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:
  0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>Dal 01.01.2014</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='45' nowrap='' valign='bottom' style='width:26.95pt;border:solid windowtext 1.0pt;
  border-left:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:
  solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding:
  0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal'><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
  </td>
  <td width='219' nowrap='' valign='bottom' style='width:131.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>23,50%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
  <td width='216' nowrap='' valign='bottom' style='width:129.5pt;border-top:none;
  border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;
  mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;
  mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid black .5pt;
  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:13.75pt'>
  <p class='MsoNormal' align='center' style='text-align:center'><span style='line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '>12,50%</span><span style='font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Garamond, serif; '><o:p></o:p></span></p>
  </td>
 </tr>
</tbody></table></div><div><br></div><div>Alla luce di tali aumenti   e' molto importante ricordare la disciplina dell'articolo 6 DPR n. 633/72, nel definire il momento di effettuazione dell'operazione, in particolare :</div><div><ul><li>le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;</li><li>le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;</li><li>le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
I soggetti Iva possono ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal Documento di Trasporto, di conseguenza si applichera' l'aliquota ad esempio ordinaria del 23%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 1  ottobre 2012.
Invece gli acconti pagati prima del 1  ottobre saranno soggetti all'Iva al 21%, mentre, al saldo pagato dopo, si applichera' l'aliquota del 23%.&nbsp;</li></ul></div><div><b>
AUMENTI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF  (Art. 28 D.L. 201/2011)&nbsp;</b></div><div><b><br></b>

L'articolo 28 del citato decreto legge n. 201/2011, rubricato “<b>Concorso alla manovra dagli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese</b>” prevede, con modifiche attuate ad alcune norme contenute nel federalismo regionale approvato il 6 maggio scorso, con il D.Lgs. n.68/2011, l'aumento del prelievo Irpef regionale che passa dallo <b>0,90%</b> all'<b>1,23%</b>, con aumento pari allo <b>0,33%</b>. A tale importo, tuttavia, devono sommarsi le aliquote regionali aggiuntive decise dalle Regioni che possono crescere al massimo dello 0,50%, mentre per le Regioni con pesanti deficit sanitari l'aumento puo' crescere ancora dello 0,30%.&nbsp;</div><div>L'aumento dell'aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
La norma contenuta nel decreto legge “Salva Italia” prevede espressamente che le modifiche si attueranno a decorrere dal periodo di imposta 2011. Per i dipendenti e i pensionati, invece, gia' da gennaio gli stipendi e le pensioni saranno alleggeriti mensilmente fino a novembre 2012; l'addizionale regionale, infatti, si puo' pagare in undici rate. Per gli autonomi la trattenuta si fara' al momento del pagamento del saldo e primo acconto della dichiarazione dei redditi, con le ormai collaudate modalita'.
Le modifiche hanno effetto immediato.

<br><br></div><div>
<b>TASSAZIONE ORDINARIA PER IL TFM DEGLI AMMINISTRATORI (Art. 24, comma 31 D.L. 201/2011)&nbsp;</b></div><div><b><br></b>

Con l'art. 24, comma 31, DL n. 201/2011, Decreto c.d. “Salva Italia”, il Legislatore ha modificato il trattamento fiscale delle indennita' di fine rapporto / mandato di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR. 
Il trattamento di fine mandato dell'amministratore di una societa' di capitali non puo'  piu' essere assoggettato a tassazione separata a decorrere dalle indennita' “il cui diritto alla percezione matura  dal 1  gennaio 2011”.
Precedentemente la tassazione in capo all'amministratore poteva avvenire applicando la tassazione separata e la deducibilita' per la societa' erano strettamente connesse al fatto che il diritto all'accantonamento risultasse o meno dalla delibera assembleare che avesse data certa anteriore all'inizio del rapporto”. 

Detta norma rappresenta senza dubbio un ingiustificato aggravio per gli amministratori di societa' commerciali che deroga al principio di pari trattamento dei diversi percipienti e assoggetta il reddito derivante da detta indennita' al comulo di cui alla progressivita' dell'IRPEF, con dubbia costituzionalita' del disposto normativo.

Per quanto riguarda la deducibilita' in capo alla societa' non dovrebbe cambiare nulla ed In base all'art. 105, comma 4, TUIR, per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto/mandato di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), d) e f) la deduzione e' ammessa per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio, analogamente a quanto previsto per gli accantonamenti al fondo TFR dei dipendenti.

<br><b><br>
</b></div><div><b>OPERE DEFISCALIZZATE
</b><br><br></div><div>
La parte del Decreto Monti che <b>riguarda le infrastrutture </b>e' compresa nel Capo III, intitolato 'Misure per lo sviluppo infrastrutturale'. Esso&nbsp;</div><div>comprende la defiscalizzazione per opere portuali, metropolitane e collegamenti stradali e ferroviari.</div><div>L'obiettivo e' quello di ridefinire i criteri per opere strategiche al fine di selezionare alcune specifiche opere da finanziare con capitali privati.&nbsp;</div><div>La manovra prevede molte novita'.&nbsp;</div><div>In particolare :</div><div><ul><li>Snellimento procedure approvative progetti;</li><li>Riduzione dei termini per le delibere Cipe;</li><li>Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di progetto;</li><li>Affidamento dei progetti a trattativa privata fino a  euro 100.000 e non piu' fino a  euro 139.000;</li><li>Soppressione della norma sull'aggiudicazione al netto del costo del lavoro;</li><li>Introduzione della conferenza preliminare sui progetti oltre i 20 milioni di Euro
 &nbsp;</li></ul><b>
LE NUOVE REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE D'IMPRESA (MANOVRA CORRETTIVA D.L. 98/2011)&nbsp;</b></div><div><b><br></b>

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.53/E del 6 dicembre  illustra le novita' introdotte dalla manovra correttiva 2011 (Dl 98/2011), <b>sulla deducibilita' delle perdite pregresse.</b>&nbsp;
</div><div><br></div><div>Le novita' riguardano, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 84 del TUIR, che disciplinano rispettivamente le modalita' di riporto a nuovo delle perdite di periodo.&nbsp;</div><div>In particolare :&nbsp;</div><div>Il <b>primo comma dell'articolo 84 del Tuir</b>,  modificato, prevede ora che la perdita di un periodo d'imposta puo' essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell' 80% di quest' ultimo (e', quindi, venuto meno il limite temporale quinquennale di riporto in avanti delle perdite). L'eccedenza del 20%, non deducibile nell'esercizio, puo' essere  poi sfruttata negli anni successivi.&nbsp;</div><div>Il <b>secondo comma dell'articolo 84 del Tuir</b>,  modificato, si occupa delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d'imposta. La novita' normativa non ha intaccato il vecchio regime: i risultati negativi conseguiti nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attivita' produttiva, continuano a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale.&nbsp;</div><div><br></div><div>Novita' che impattano esclusivamente sui <b>soggetti Ires</b>. Le modifiche  non riguardano le imprese individuali e le societa' di persone in contabilita' ordinaria, cui continua ad applicarsi il solo limite quinquennale fissato dall'articolo 8 del Tuir. Cosi' come non impattano sugli enti non commerciali che esercitano attivita' d'impresa (articolo 73, lettera c), del Tuir), in virtu' del rinvio che l'articolo 143 del Testo unico fa proprio al citato articolo 8.&nbsp;</div><div><br></div><div>Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al <b>6 luglio 2011</b>. L'utilizzo limitato all'80% dell'imponibile e' comunque applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta precedenti, non ancora “scadute”. La disciplina modificata si applica alle perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011; che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, vuol dire le perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>
LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (LEGGE DI STABILITA' ART. 22)
</b><br><br></div><div>

La legge di stabilita' 2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 (Legge n. 183 del 12 novembre 2011) introduce importanti novita' in materia di lavoro. L' articolo 22 prevede nuove  aliquote contributive,  con un aumento del 1% per i soggetti iscritti alla <b>Gestione Separata INPS</b> e per quelli iscritti anche ad altre <b>Gestioni previdenziali</b>.&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Dal 2012 l'aliquota sara'  pari:</div><div><ul><li>al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;</li><li>al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.&nbsp;
</li></ul>In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 26% al 27%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS. Nei confronti dei soggetti iscritti anche a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale passa invece dal 17% al 18%; continua a non essere dovuto il contributo assistenziale dello 0,72%.&nbsp;</div><div><br></div><div>L'aumento contributivo dell'1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dal 1  gennaio 2012,  in ossequio al principio di cassa, in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti. Le “vecchie” aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, se corrisposti fino al 12 gennaio 2012 compreso (cosiddetta “cassa allargata”, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR). “cassa allargata” non trova pero' applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, dei venditori a domicilio, dei lavoratori autonomi occasionali e dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria. 
Per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo, anche le nuove aliquote del 27,72% e del 18%,  seguono le ordinarie regole gia' vigenti (1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del committente).&nbsp;<br><br></div><div>
<b>LAVORO E PREVIDENZA &nbsp;- NOVITA'  INTERPRETATIVE&nbsp;</b></div><div><br><b><i>
INPS: prelievo dei dati dal sistema UNIEMENS per l' indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti&nbsp;</i></b></div><div><br></div><div>L' INPS, con il messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, informa che dal 19 gennaio 2012 sara' rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permettera' il calcolo dell'importo dell'indennita' tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato.&nbsp;</div><div><br></div><div>Cio' permettera' il superamento della richiesta all' assicurato del modello DL 86/88 bis compilato dall'azienda ove quest' ultima abbia compilato in UNIEMENS la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011. Nel futuro il governo ha annunciato possibili modifiche al sistema del sostegno del reddito.&nbsp;</div><div><br></div><div><b><i>Min.Lavoro: aggiornate le FAQ in materia di tirocini formativi e di orientamento&nbsp;</i></b></div><div><br></div><div>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, l' aggiornamento delle FAQ (Frequently asked questions) in materia di tirocini formativi e di orientamento pervenute a seguito della pubblicazione della circolare n. 24 del 12 settembre 2011. 
La Circolare fornisce chiarimenti in merito all' articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 (convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011),  che introduce livelli di tutela essenziali per l' attivazione dei tirocini formativi, al fine di ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b><i>INPS: nuova modalita' di esposizione sul flusso Uniemens dell' incentivo all' assunzione per i lavoratori in mobilita'&nbsp;</i></b></div><div><br></div><div>L' INPS, con il messaggio n. 742 del 13 gennaio 2012, informa che, a decorrere dal periodo di paga novembre 2011, sono cambiate le modalita' con cui esporre l' incentivo per l' assunzione/trasformazione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', titolari di indennita' ordinaria di mobilita', previsto dall'art. 8, co.4, Legge 223/1991 e pari al 50% dell'indennita' residua. 
A decorrere dal periodo di paga suddetto non possono piu' essere utilizzati nel flusso Uniemens i codici 'L400' e 'L401'.&nbsp;</div><div><br></div><div><b><i>&nbsp;TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2011&nbsp;</i></b></div><div><br></div><div>Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, relativo ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 14 gennaio 2011, e' pari al 3,880058%.&nbsp;
</div><div><br></div><div><i><b>Illegittimo il licenziamento del lavoratore e la sua sostituzione con un collaboratore&nbsp;</b></i></div><div><br></div><div>Con sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012, la Cassazione ha affermato l' illegittimita' del licenziamento di un lavoratore, giustificato dalla riorganizzazione dell' attivita', quando poi, al solo fine di ridurre i costi del lavoro, l' azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto. La Suprema Corte chiarisce che la insussistenza delle motivazioni apportate dal datore di lavoro (diminuzione consistente delle commesse) non supportate da valori reali e l' affidamento del servizio svolto dal dipendente licenziato a un co.co.pro. costituiscono le basi per l' illegittimita' del licenziamento.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b><i>Transazione sulla mancata reintegra ed aspetti contributivi&nbsp;</i></b></div><div><br></div><div>Con sentenza n. 161 dell' 11 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di licenziamento illegittimo, spetta al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi dal periodo compreso tra la espulsione del lavoratore e la sua reintegra. Detti pagamenti non devono essere corrisposti nel caso di transazione con la quale il lavoratore rinuncia alla reintegra.&nbsp;</div><div><br></div><div><b>
SPESOMETRO ultimi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate
</b><br><br></div><div>
L'agenzia delle entrate con apposita Circolare del 13/01/2012 fornisce alcuni chiarimenti sulla definizione di rapporti di fornitura continuativa ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
L'Agenzia precisa che per l'individuazione di rapporti continuativi e contratti collegati bisogna distinguere le due seguenti fattispecie:</div><div><ul><li>presenza di un contratto (o ordine di un valore prestabilito) che possa ritenere collegate tutte le forniture effettuate nel corso dell'anno (terzisti, ad esempio): in tal caso, secondo l'Agenzia, e' necessario collegare tutte le operazioni poste in essere nel corso di ciascun anno solare, al fine di verificare il superamento della soglia minima (25.000 o 3.000 euro a seconda dell'anno di riferimento);</li><li>assenza di qualsiasi accordo contrattuale: in tale ipotesi, precisa l'Agenzia, le singole operazioni poste in essere devono considerarsi autonome tra di loro e, come tali, devono essere oggetto di comunicazione solamente se l'importo della singola operazione supera la soglia minima di riferimento.
Il testo integrale della circolare e' reperibile sul sito dell'<a href='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Scheda+informativa+Comunicazione+operazioni+Iva/'>Agenzia delle Entrate</a></li></ul><br></div><div>
<b>DECRETO LIBERALIZZAZIONI&nbsp;</b></div><div><b><br></b>
Alla data di pubblicazione, sebbene non disponibile il testo integrale pubblicato in G.U. riportiamo nel seguito il contenuto dei principali interventi del Governo in attesa di fornirVi ulteriori dettagli ed esemplificazioni con separate comunicazioni e/o durante i seminari previsti.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>Articolo 1: &nbsp;Liberalizzazioni attivita' economiche&nbsp;</b></div><div><br></div><div>La norma dispone l'abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attivita' economica, non giustificati da un interesse generale,  costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario. Sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 59/2010, nonche' le attivita' specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorita' indipendente&nbsp;</div><div><br></div><div><b>Articolo 2  Riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari&nbsp;</b></div><div><br></div><div>Si prevede un piano di rateazione dei debiti tributari, con rate inizialmente basse e progressivamente
crescenti. Si prevede, inoltre, che in caso di dilazione del pagamento non si proceda ad iscrizione ipotecaria, salvo che il debitore sia moroso per due rate consecutive. La permanenza dell' ipoteca accesa sui beni immobili del debitore d' imposta, infatti, impedisce a quest'ultimo, ancorche' in regola con i pagamenti, di accedere al sistema bancario per alimentare attivita' industriali o commerciali.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>Articolo 3: Societa' semplificata a responsabilita' limitata per soggetti con meno di 35 anni&nbsp;</b></div><div><br></div><div>La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. L' atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata.
L' ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.&nbsp;
</div><div><br></div><div><b>Articolo 9: Disposizioni sulle professioni regolamentate&nbsp;</b></div><div><br></div><div><ol><li>Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.&nbsp;</li><li>Ferma restando l' abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.&nbsp;</li><li>Il Compenso per le prestazioni professionali e' pattuito per iscritto al momento del conferimento dell' incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell' incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell' incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni.&nbsp;
</li></ol><b>Articolo 32 - Contrasto della contraffazione dei contrassegni per assicurazione RC auto</b>&nbsp;</div><div><br></div><div><ol><li>Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l' Isvap, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l' utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.</li><li>Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall' assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall' articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l' inserimento dei veicoli nell' elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e' messo a disposizione delle forze di' polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.</li><li>La violazione dell' obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione 

Articolo 33 - Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di' rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell' articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l' assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto”. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l' assicurato acconsenta all' istallazione di meccanismi elettronici che registrano l' attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.&nbsp;</li></ol><span style='text-align: left; '><b>&nbsp;L- FUNZIONAMENTO DEL MERCATO UNICO&nbsp;</b></span></div><div><ul><li><span style='text-align: left; '>Repertorio nazionale dei dispositivi medici&nbsp;</span></li></ul></div><blockquote style='margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;'><div><span style='text-align: left; '>La norma elimina la tariffa di 100 euro per ogni registrazione di un dispositivo effettuata nel repertorio, contemporaneamente innalzando - per esigenze di equilibrio di bilancio - il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia i suddetti dispositivi.</span></div></blockquote><div><ul><li><span style='text-align: left; '>Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi&nbsp;</span></li></ul></div><blockquote style='margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;'><div><span style='text-align: left; '>Viene eliminato l'obbligo del prestatore di servizi transfrontaliero di comunicare l'intenzione di effettuare la prestazione in Italia con un anticipo di almeno trenta giorni, stabilendosi esclusivamente che la comunicazione sia fatta “in anticipo” (secondo le previsioni della direttiva 2005/36/CE).</span></div><div style='text-align: left;'><br></div></blockquote><p align='center'><a href='img_notizie/upload/25.01.2012_Speciale_novita_fiscali(1).pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download 25.01.2012_Speciale_novita_fiscali.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=speciale&id=20121251532613]]></link><pubDate><![CDATA[25/1/2012]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[news_fiscali.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Riassunto in schede di agevole consultazione le norme di maggior impatto che produrranno i loro effetti nel 2012 o successivamente.</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Studio Pallino]]></autore><read><![CDATA[315]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[20121251532613]]></ID></item></channel></rss>
