<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><rss version='0.91'><channel><title>notaio - Studio Pallino</title><description>notaio - Studio Pallino</description><link>http://www.studiopallino.it</link><language>it</language><item><title><![CDATA[DECRETO SVILUPPO 2011]]></title><description><![CDATA[<p align='center'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p align='center'><a href='img_notizie/upload/2011.06.29_DECRETO_SVILUPPO_2011.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download 2011.06.29_DECRETO_SVILUPPO_2011.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notaio&id=201162915562760]]></link><pubDate><![CDATA[29/6/2011]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[decreto-sviluppo-crediti-imposta.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Decreto legge 13 maggio 2011, n.70 (testo in vigore dal 14 maggio 2011)</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[503]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201162915562760]]></ID></item><item><title><![CDATA[La nuova tipologia di rettifica degli atti notarili - la “certificazione” del notaio ex art. 59-bis della legge notarile]]></title><description><![CDATA[<p align='center'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p align='center'><br></p><p align='center'><a href='img_notizie/upload/2001.03.07-Nuova_tipologia_di_rettifica_degli_atti notarili_carta_intestata.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download 2001.03.07-Nuova_tipologia_di_rettifica_degli_atti notarili_carta_intestata.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notaio&id=201137103433989]]></link><pubDate><![CDATA[3/7/2011]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[ApprofondimentiNotaio.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Nuovo modo di rettifica degli atti notarili, in vigore dal 3 agosto scorso. 
In presenza di errori di tipo materiale, ai notai e' ora consentito correggere gli atti senza la necessaria presenza delle parti.
</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[2969]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201137103433989]]></ID></item><item><title><![CDATA[Comunione ereditaria e vendita del bene prima della divisione ]]></title><description><![CDATA[<p class='MsoNormal'><br></p> <p align='center'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p align='center'></p><p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Spesso, quando si
apre una successione ereditaria, capita che gli eredi si trovino a doversi
spartire uno o piu' beni lasciati indivisi dal <i style='mso-bidi-font-style:
normal'>de cuius</i>. Fintanto che la spartizione non abbia materialmente
luogo, gli eredi si trovano in uno stato di comunione indotta dalla successione
- cio' vuol dire che sono tutti contemporaneamente proprietari dei beni lasciati
loro dal <i style='mso-bidi-font-style:normal'>de cuius</i> ma che nessuno lo e'
in maniera assoluta e svincolata dagli altri - e si designano, tecnicamente,
con il termine di 'coeredi'. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Oggetto del presente
articolo e', in particolare, il caso in cui uno tra questi coeredi intenda
disporre della propria parte d'eredita' mentre questa si trova ancora in
comunione tra tutti. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Puo', uno degli eredi
in comunione, disporre validamente di un bene se questo non gli e' stato ancora
definitivamente assegnato quale parte, a lui spettante, dell'eredita'? E se dovesse
disporne, gli altri coeredi hanno, in qualche maniera, l'opportunita' di agire
per la reintegrazione del patrimonio ereditario che, essendo ancora indiviso,
spetta a tutti loro come fosse un unico bene? <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>La risposta a queste
domande si trova nell'art. 732 del codice civile, secondo il quale l'erede puo'
validamente disporre della propria parte, ancorche' non definita, di eredita',
purche', nel farlo, rispetti determinate formalita'; ed il rispetto di queste
formalita' conduce, inevitabilmente, a garantire che gli altri coeredi possano
impedire, se questo e' il loro interesse, che soggetti estranei all'originario
nucleo dei chiamati all'eredita' possano fare ingresso nella comunione.<o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Si legge, nella
norma, che </span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;'>'</span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>il coerede, che vuole alienare a un estraneo
la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione</span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;'>'</span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'> (art. 732, comma 1, c.c.). In altre parole,
solo di fronte al rifiuto oppostogli da tutti gli altri coeredi, quello tra
loro che intenda disporre della propria quota d'eredita' e' libero di farne
offerta, alle stesse condizioni, a soggetti estranei alla comunione ereditaria
stessa. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Ancora, </span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;'>'</span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>in mancanza della notificazione, i coeredi
hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa, finche' dura lo stato di comunione ereditaria</span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;'>'</span><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'> (art. 732, comma 1, c.c.). Si tratta,
percio', di un diritto potestativo reale, opponibile <i style='mso-bidi-font-style:
normal'>erga omnes</i>. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Occorre, a questo
punto, puntualizzare determinati aspetti del dettato legislativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Innanzi tutto, la
norma parla espressamente di 'alienazione della quota'. Come debba
correttamente intendersi questo termine ci viene specificato dalla
giurisprudenza la quale, ormai tradizionalmente, ne estende la portata fino a
ricomprendervi tutte quelle ipotesi di negozi traslativi a titolo oneroso
caratterizzati dalla fungibilita' della prestazione. Quest'ultimo aspetto -
quello della fungibilita' della prestazione - rappresenta propriamente la
peculiarita' della nozione, in quanto chi esercita la prelazione (il coerede che
intende impedire l'entrata di terzi estranei nella comunione) va, nel contratto
di alienazione stipulato tra coerede-alienante ed estraneo-acquirente, a
sostituirsi a quest'ultimo soggetto. E', quindi, fondamentale che la sua
prestazione - la prestazione dell'originario estraneo-acquirente - possa venire
fornita, al coerede-alienante, dal prelazionario, come da qualsiasi altro
acquirente, in maniera esattamente uguale a quella che gli sarebbe stata fornita
dall'estraneo-acquirente.<o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Rientrano, quindi,
pianamente in questa nozione la vendita della piena proprieta' della quota, la
vendita nella nuda proprieta' sulla stessa (si tratta, in effetti, di un'alienazione
che comportera' l'acquisto futuro ma certo della piena proprieta'), la vendita
con riserva di proprieta', dopo che il compratore abbia acquistato la proprieta'
col pagamento dell'ultima rata di prezzo. Maggiori incertezze creano le ipotesi
di vendita con patto di riscatto (secondo parte della dottrina, il retratto
successorio potrebbe operarsi unicamente in pendenza del termine per esercitare
il riscatto producendosi, in detto arco di tempo, tutti gli effetti reali di
una normale vendita) e di <i style='mso-bidi-font-style:normal'>datio in
solutum</i> (nel caso in cui l'estraneo-acquirente sia specificamente interessato
alla quota ereditaria, per il coerede-alienante potrebbero non verificarsi le
stesse condizioni nel vendere a questi piuttosto che al coerede-prelazionario).<o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Non sussiste il
diritto di prelazione dei coeredi, invece, nel caso in cui venga concluso un
mero contratto preliminare di vendita (dove vi sono solo effetti obbligatori e
dove la stessa volonta' di alienare e' soltanto in divenire), nel caso in cui,
tra coerede ed estraneo, si faccia luogo ad una transazione o ad una donazione
(in entrambi i casi mancherebbe la parita' di condizioni tra estraneo e
prelazionario) e nel caso in cui il trasferimento della quota ereditaria assuma
le forme di un conferimento in societa'. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Anche la qualita' di
“estraneo”, cui fa riferimento la norma in commento, e' stata meglio specificata
dalle applicazioni che la magistratura giusdicente ne ha fatto. Non puo'
considerarsi “estraneo” non solo chi partecipi, in qualunque veste - quindi,
anche quale legatario - all'eredita' di cui la quota faccia parte, ma nemmeno
colui che sia legato da parentela con i coeredi del <i style='mso-bidi-font-style:
normal'>de cuius</i>. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>L'alienazione,
stante la lettera dell'art. 732 c.c., deve avere ad oggetto l'intera quota
ereditaria o parte di essa. Come si deve intendere questa seconda eventualita'? Deve
considerarsi quota-parte solo la porzione ideale dell'intero complesso relitto
dal <i style='mso-bidi-font-style:normal'>de cuius </i>o anche il singolo bene
rientrante in un piu' consistente compendio ereditario? E' da notare che,
sposare la prima delle suaccennate accezioni, vorrebbe dire che il coerede
sarebbe sempre libero di alienare un singolo bene, facente parte del complesso
ereditario, senza doverne mettere a parte gli altri coeredi e, nel caso in cui
poi quello specifico bene non dovesse venirgli assegnato all'atto della
divisione, gli effetti dell'alienazione, precedentemente posta in essere,
verrebbero a cadere <i style='mso-bidi-font-style:normal'>ex tunc</i>. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>La giurisprudenza ha
recentemente preso posizione sul punto. Vista la <i style='mso-bidi-font-style:
normal'>ratio </i>dell'istituto della prelazione, che e' quella di impedire che terzi
estranei abbiano accesso alla comunione ereditaria, e' necessario, nel caso in
cui venga alienato un singolo bene, indagare le concrete intenzioni con cui
tale alienazione e' stata posta in essere dalle parti. Quando, con l'alienazione
di beni specifici e determinati, i contraenti non abbiano inteso sostituire il
terzo nella posizione del coerede o comunque immetterlo nel patrimonio
ereditario comune, non sussisterebbe la condizione fondante l'azione di
riscatto; l'alienazione sarebbe, quindi, perfettamente valida, pur rimanendo
sottoposta alla condizione sospensiva dell'effettiva assegnazione del bene al
coerede-alienante all'atto di divisione. Al contrario, quando la fattispecie
concreta evidenziasse la volonta' di considerare il bene quale rappresentazione
della quota, quindi quale porzione ideale della comunione ereditaria,
scatterebbe, per i coeredi pretermessi, la possibilita' di riscattare il bene
alienato. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Per concorde
giurisprudenza, la notificazione, ai coeredi, della proposta di alienazione o
dell'offerta ricevuta dal terzo puo' assumere qualsiasi forma (parte della
dottrina, invece, reputa necessaria la forma scritta quando la quota da
riscattare comprenda beni immobili). La notificazione deve, ovviamente, render
conto in maniera chiara e compiuta delle condizioni e dell'eventuale prezzo a
cui l'alienazione andrebbe conclusa, in modo da garantire ad entrambe le parti
del rapporto, coerede-alienante e coerede-prelazionario, di tutelare i propri
interessi. Cio' in quanto il coerede-alienante non comunque e' tenuto ad alienare
al coerede-prelazionario se questi non gli assicura un ritorno economico almeno
pari a quello che gli sarebbe venuto dal terzo acquirente; per contro, al
coerede-prelazionario, che voglia impedire che la comunione venga aperta a
soggetti estranei, non e' imposto di sopportare un onere superiore, anche di
poco, a quello che un altro acquirente sarebbe disposto a tollerare. Va da se',
pero', che nel caso in cui il bene o i beni di cui si tratta rivestano un
particolare valore agli occhi di un terzo, per cui questi sarebbe disposto a sborsare,
pur di averli, ben piu' del loro valore, il coerede, che ne voglia impedire l'acquisto,
debba prendere, quale base per determinare il prezzo della propria prelazione,
la somma che il terzo sarebbe disposto ad offrire, senza poter in alcun modo
reclamare. Non v'e' alcuno spazio applicativo, nella disciplina del retratto
successorio, per nozioni quali “giusto prezzo” o “prezzo di mercato”, ne' per
l'applicazione di alcun genere di indice o di criterio indicativo.<o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Il diritto di
prelazione, secondo il dettato normativo, e' esercitabile nel termine di due
mesi dall'ultima delle notificazioni. Nel caso in cui, invece, il
coerede-alienante abbia disposto del bene o della quota senza metterne a parte
gli altri coeredi, questi hanno il diritto di riscattarli da chiunque ne abbia,
a qualunque titolo, la disponibilita', finche' duri lo stato di comunione
ereditaria. Si comprende facilmente il motivo per cui il legislatore abbia
limitato la facolta' di riscatto nel tempo, pur lasciandola, invece,
sostanzialmente indeterminata sul punto della soggettivita' passiva alla stessa.
<o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>La comunione - la
condizione per cui piu' soggetti siano, contemporaneamente, proprietari di tutti
i beni comuni e nessuno possa dirsi proprietario di un determinato bene fra i
tanti - implica, logicamente, che nessuno dei comproprietari possa disporre di
uno o di piu' beni comuni se non ledendo il diritto di proprieta' degli altri,
tutti, allo stesso modo, proprietari dei medesimi. Perche' questo stato di
necessaria immobilita' possa aver termine occorre procedere a spartire i diversi
beni e ad assegnarli tra i comproprietari. Solo a seguito di questa operazione,
ciascuno tra i soggetti precedentemente facenti parte della comunione puo' dirsi
titolare a tutti gli effetti - fino a poterne disporre come meglio ritiene - di
alcuni, ben determinati beni. Solitamente questa spartizione e questa
assegnazione e' condotta in modo da ripartire uniformemente tra tutti non tanto
i beni in se' quanto il valore che questi, complessivamente, contribuivano a
formare (ma nulla vieta che i criteri distributivi siano i piu' vari, salva
sempre la volonta' delle parti sul punto). <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>Il legislatore, col
limitare la facolta' di riscatto alla persistenza della comunione ereditaria, ha
inteso proteggere e mantenere lo stato di immobilita' necessaria che questa
porta con se', assicurando ai coeredi che, fino ad una loro volontaria e
cosciente presa di posizione in merito alla sorte dei beni comuni, questi
sarebbero stati, in ogni caso, riconducibili al compendio ereditario da cui, di
fatto, sarebbero stati anticipatamente estratti in maniera innaturale e
patologica. E diritto dei coeredi e' recuperare detti beni ovunque si trovino,
non solo dal loro primo prenditore ma da chiunque, a qualunque titolo, li
detenga. <o:p></o:p></span></p>

<p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'>La volonta' di
protezione del legislatore, come e' ovvio, non si spinge pero' fino al punto di
imporre, a qualsivoglia tra gli eredi in comunione, di conservare la
disponibilita' dei beni contro la propria volonta'. Il diritto di retratto e'
diritto disponibile e il coerede, che ne sia titolare, puo' scegliere di non
avvalersene, esprimendo tale scelta sia esplicitamente che in maniera tacita,
semplicemente col non riscattare il bene o la quota. La stessa cosa puo' dirsi
del diritto di prelazione, di cui il diritto di riscatto e' un modo di esercizio:
purche' il coerede-alienante abbia effettivamente notificato, agli aventi
diritto, la sua intenzione di disporre del bene o della quota ereditaria e le
condizioni di tale disposizione, ciascuno tra i coeredi puo' validamente
decidere di non avvalersi del proprio diritto ad essere preferiti al terzo
acquirente. E' pero' necessaria la notifica da parte del coerede-alienante, non
potendosi, altrimenti, ritenere una rinuncia tacita all'esercizio di un diritto
che, di fatto, e' esistente ma di cui non vengano in essere le condizioni di
esercizio.<o:p></o:p></span></p><p class='MsoNormal' style='text-align: justify;'><span style='mso-bidi-font-size:12.0pt'><br></span></p><p></p> <p align='center'><a href='img_notizie/upload/2010.11.16.articolo732 c.c..pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download 2010.11.16.articolo732 c.c..pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notaio&id=20101116795545616]]></link><pubDate><![CDATA[16/11/2010]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[ApprofondimentiNotaio.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Prelazione e retratto successorio - Analisi art. 732 c.c.</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[3859]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[20101116795545616]]></ID></item><item><title><![CDATA[Agevolazioni prima casa]]></title><description><![CDATA[&nbsp;<p align='center'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p align='center'><br></p> <p align='center'><a href='img_notizie/upload/AGEVOLAZIONI_PRIMA_CASA2.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download AGEVOLAZIONI_PRIMA_CASA2.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notizia&id=201010291503975300099309]]></link><pubDate><![CDATA[21/06/2010]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[ApprofondimentiNotaio.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: analisi dei profili fiscali di una fattispecie particolare di trasferimento immobiliare tra privati</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[465]]></read><rating><![CDATA[4]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201010291503975300099309]]></ID></item><item><title><![CDATA[Incentivi 2010 Eco-case: Riassunto Operativo]]></title><description><![CDATA[<div style='text-align: center;'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></div><div style='text-align: center;'><br></div><p align='center'><a href='img_notizie/upload/ECOINCENTIVI_2010_TABELLA.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download ECOINCENTIVI_2010_TABELLA.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notizia&id=201010291503975353462370]]></link><pubDate><![CDATA[28/04/2010]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[EcoIncentivi.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Riassunto operativo con particolare attenzione agli elementi del contratto preliminare di vendita e del definitivo ...</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[215]]></read><rating><![CDATA[5]]></rating><votanti><![CDATA[1]]></votanti><ID><![CDATA[201010291503975353462370]]></ID></item><item><title><![CDATA[Incentivi 2010 Eco-case: i requisiti e le procedure per l'acquisto di un immobile ad alta efficienza]]></title><description><![CDATA[<p align='center'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p align='center'><br></p> <p align='center'><a href='img_notizie/upload/eco_incentivi_2010.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download eco_incentivi_2010.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notizia&id=201010291503975146956674]]></link><pubDate><![CDATA[28/04/2010 11.49.12]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[EcoIncentivi.jpg]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Il trust e' un istituto giuridico di matrice anglosassone caratterizzato da un'estrema flessibilita' nella strutturazione. Tale flessibilita' ne ha comportato la progressiva adozione nella pratica degli affari anche nei paesi di civil law ...</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[156]]></read><rating><![CDATA[0]]></rating><votanti><![CDATA[0]]></votanti><ID><![CDATA[201010291503975146956674]]></ID></item><item><title><![CDATA[IL TRUST E I SUOI VANTAGGI - ISTITUTO GIURIDICO]]></title><description><![CDATA[<p align='center'><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p align='center'><br></p> <p align='center'><a href='img_notizie/upload/istituto_giuridico_trust.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download istituto_giuridico_trust.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notizia&id=201010291503975750792412]]></link><pubDate><![CDATA[28/04/2010]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[ApprofondimentiNotaio.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>Il trust e' un istituto giuridico di matrice anglosassone caratterizzato da un'estrema flessibilita' nella strutturazione. Tale flessibilita' ne ha comportato la progressiva adozione nella pratica degli affari anche nei paesi di civil law ...</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[288]]></read><rating><![CDATA[0]]></rating><votanti><![CDATA[0]]></votanti><ID><![CDATA[201010291503975750792412]]></ID></item><item><title><![CDATA[IL TRUST E I SUOI VANTAGGI - DISCIPLINA FISCALE]]></title><description><![CDATA[<div class='Section1'>

<p class='MsoNormal' style='text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; '><img alt='Logo Notaio Pallino' src='../App_Themes/LogoNotaioPallino.PNG'></p><p class='MsoNormal' style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify'><br></p></div> <p align='center'><br></p> <p align='center'><a href='img_notizie/upload/disciplina_fiscale_trust.pdf'><img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'> Download disciplina_fiscale_trust.pdf <img alt='Download' src='../App_Themes/download.png'></a></p> ]]></description><link><![CDATA[http://www.studiopallino.it/notizia.aspx?tipo=notizia&id=201010291503975191637406]]></link><pubDate><![CDATA[28/04/2010]]></pubDate><copyright><![CDATA[Copyright © Studio Pallino Commercialisti - Tutti i diritti riservati]]></copyright><img><![CDATA[ApprofondimentiNotaio.png]]></img><presentazione><![CDATA[<em>L'imposizione tributaria in materia di trust e' regolata secondo le norme del diritto dello Stato in cui il trust deve trovare riconoscimento e applicazione (art. 19 Conv. Aja.) ...</em>]]></presentazione><autore><![CDATA[Alessandra Loiacono]]></autore><read><![CDATA[293]]></read><rating><![CDATA[0]]></rating><votanti><![CDATA[0]]></votanti><ID><![CDATA[201010291503975191637406]]></ID></item></channel></rss>
